Facoltà di Giurisprudenza Università di Sassari

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  La Facoltà/ Regolamento didattico

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ
Approvato dal consiglio di facoltà nella riunione del 10 aprile 2002

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica, in conformità al nuovo ordinamento didattico della Facoltà di Giurisprudenza, approvato dal Consiglio di Facoltà, e in armonia con lo Statuto e il nuovo Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 (Programmi dei corsi)

1. Il professore ufficiale comunica entro il 1° settembre di ogni anno il programma del corso d'insegnamento (del valore oggettivo di n. 9 crediti), articolato in tre moduli da tre crediti l'uno, indicando gli argomenti del corso e i testi di studio consigliati.

2. Lo studente sostiene l'esame sul programma vigente nell'anno accademico. È facoltà del docente accordare allo studente fuori corso un programma diverso, vigente in precedente anno accademico.

3. Il programma di esame ha la durata minima di un anno accademico e non può essere modificato o integrato nel corso dell'anno.


Art. 3 (Attività didattica)

1. Il Consiglio di Facoltà istituisce gli organi collegiali delle strutture didattiche (di seguito denominati Consigli didattici), determinando il loro numero e i corsi di studio di loro competenza. In ogni caso, spetta al Consiglio di Facoltà il coordinamento delle attività programmate dalle singole strutture didattiche.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Consiglio di Facoltà dispone il calendario dell'attività didattica.

3. L'attività didattica di ciascun corso d'insegnamento si svolge attraverso lezioni in forma cattedratica o seminariale in numero non inferiore a 50 ore annuali, in corsi intensivi, equamente ripartite nei periodi dal 1° ottobre al 31 gennaio (1° semestre) e dal 1° marzo al 30 maggio (2° semestre). Il corso ufficiale è eventualmente accompagnato da corsi integrativi, conferenze, esercitazioni pratiche. Le attività integrative possono essere comuni a più corsi. Non possono essere effettuate lezioni e attività didattiche integrative nei mesi di febbraio, giugno, luglio e settembre, dedicati esclusivamente alla effettuazione degli esami di profitto.

4. Le lezioni, della durata di non più di due ore quotidiane, sono impartite dal professore ufficiale del corso, secondo l'orario approvato dal Consiglio di Corso di laurea. Le eventuali attività didattiche integrative possono essere svolte da docenti e cultori diversi dal professore ufficiale.

5. Il Preside coordina gli orari dell'attività didattica onde evitare sovrapposizione di orario tra insegnamenti dello stesso anno. Il Consiglio di Facoltà accerta l'osservanza della presente disposizione in sede di approvazione del calendario didattico.

6. Nei corsi sdoppiati gli studenti sono assegnati all'uno o all'altro corso secondo ripartizione stabilita dal Consiglio di Facoltà. I passaggi da un corso all'altro sono ammessi solo se autorizzati per iscritto sia dal professore del corso di appartenenza che dal professore del corso di elezione. In ogni caso il Consiglio di Facoltà può autorizzare il trasferimento motivato.

7. Il Consiglio di Facoltà nomina i cultori della materia su proposta motivata del professore ufficiale. A richiesta dello stesso, il Consiglio revoca la nomina in qualunque tempo. L'elenco dei cultori è affisso nell'albo di Facoltà.


Art. 4 (Calendario e sessioni degli esami)


1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Consiglio di Facoltà dispone, per l'anno accademico successivo il calendario degli esami di profitto e di laurea.

2. Gli appelli degli esami di profitto devono essere almeno cinque: due nella sessione estiva, da fissarsi in giorni compresi tra il 1° giugno e il 31 luglio; uno nella sessione autunnale, dal 1° settembre al 30 settembre; due nella sessione invernale, dal 1° febbraio al 28 febbraio. I professori ufficiali dei singoli corsi d'insegnamento possono disporre ulteriori appelli oltre a quelli obbligatori. In ogni caso tra un appello e l'altro devono intercorrere almeno 15 giorni.

3. Le sessioni degli esami di laurea, divise in sedute con non più di 15 candidati per volta, sono tre: estiva, da tenersi nel periodo dal 25 giugno al 15 luglio; autunnale, nel periodo dal 25 ottobre al 15 novembre; invernale, nel periodo dal 1° al 20 marzo.


Art. 5 (Commissione d'esame di profitto)


1. La Commissione è formata da almeno due componenti: il professore ufficiale (titolare o supplente) dell'insegnamento, che la presiede, e altro docente appartenente alla medesima area disciplinare o ad area affine. A richiesta motivata del professore ufficiale il Consiglio di Facoltà può nominare come secondo componente della Commissione un cultore della materia.

2. Il Presidente della Commissione, previa autorizzazione del Preside, può costituire sottocommissioni, riservandosi di concludere l'esame con formulazione del giudizio finale. In ogni caso il Presidente della Commissione pone su ciascun foglio di esame la propria firma attestante l'esito con la votazione riportata.

3. Comunque siano composte la Commissione e le eventuali sottocommissioni, i cultori della materia che ne facciano parte sono privi di potere decisorio autonomo.


Art. 6 (Modalità di svolgimento degli esami di profitto)


1. L'accertamento della preparazione dello studente avviene mediante esami di profitto, eventualmente preceduti da colloqui e altre forme di valutazione.

2. L'esame di profitto è svolto in forma orale o scritta, oppure in forma scritta e orale.

3. Se il Presidente della Commissione ritiene che per il numero di iscritti l'appello non possa concludersi in un'unica seduta, gli esaminandi devono essere divisi in gruppi, stabilendosi per ciascun gruppo la rispettiva seduta. Le sedute sono una o due al giorno.

4. Lo studente ha diritto di partecipare all'appello se si iscrive, al più tardi, all'ora fissata per l'inizio dell'appello.

5. Il foglio di esame deve contenere le generalità del candidato e gli argomenti che sono stati oggetto della prova.


Art. 7 (Prova finale)


1. Il titolo di studio per il conseguimento delle lauree conferite presso la Facoltà è dato a seguito del superamento di una prova finale (orale) su tesi costituita da dissertazione.


Art. 8 (Tesi di laurea specialistica e svolgimento dell'esame di laurea specialistica)


1. Ciascun docente non può esimersi dall'assegnare e seguire una serie di tesi all'anno, in quantità non inferiore al numero stabilito dal Consiglio di Facoltà. Qualora uno studente si trovi in difficoltà nel vedere accogliere la sua domanda di assegnazione di tesi, il Preside provvede direttamente, affidandolo a uno fra i docenti che allo stato risultano comparativamente meno onerati in tale attività didattica. Nella scelta dell'assegnatario il Preside tiene conto delle preferenze di materia indicate dallo studente.

2. Il commissario relatore, se ritiene che una tesi sia meritevole di particolare riconoscimento ai fini della determinazione del voto di laurea, ne informa il Preside e, in apertura di seduta, la Commissione. L'elaborato scritto è depositato in presidenza, a disposizione dei commissari, almeno cinque giorni prima dell'esame.

3. Nel registro degli esami di laurea deve essere annotato, accanto al nome del candidato, il titolo della dissertazione, il nome del relatore, il voto di base risultante dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto, il voto finale.


Art. 9 (Composizione della Commissione di laurea)


La Commissione di laurea è composta di almeno sette docenti, tra cui un professore di prima fascia che la presiede. La maggioranza della Commissione deve essere formata da professori titolari o supplenti di insegnamento.


Art. 10 (Servizi di orientamento e di tutorato)


1. La Facoltà si avvale dei servizi di orientamento e tutorati predisposti dall’Ateneo.

2. Il Consiglio di Facoltà nomina una propria Commissione didattica (composta da tre docenti) che organizza e coordina nell’ambito della Facoltà i servizi di orientamento e tutorato.


Art. 11 (Ricevimento degli studenti)


Ciascun docente ha il dovere di assicurare periodica, adeguata disponibilità per il ricevimento e l'assistenza degli studenti. In particolare ogni insegnamento ufficiale impartito presso la Facoltà è tenuto ad assicurare un orario di ricevimento settimanale minimo di due ore, che può essere assicurato dal titolare dell'insegnamento, da ricercatori e assistenti afferenti all'insegnamento stesso, da collaboratori didattici e da cultori della materia. Il calendario degli orari di ricevimento è esposto nell'albo di Facoltà.


Art. 12 (Apprendimento delle lingue e della tecnica informatica)


1. In accordo con il Centro linguistico di Ateneo la Facoltà promuove l'attivazione di corsi di studio delle lingue straniere.

2. In accordo con il Centro Informatico Scientifico e Didattico di Ateneo la Facoltà promuove l'attivazione di corsi di apprendimento della tecnica informatica di base e corsi di informatica più avanzata.

3. Il Consiglio di Facoltà nomina un delegato per l’effettuazione delle attività linguistiche e informatiche.


Art. 13 (Scambi internazionali di studenti)


1. La Facoltà promuove gli scambi internazionali di studenti e di docenti. Nell'ambito dei programmi concordati e del sistema europeo di trasferimento dei crediti didattici, provvede al riconoscimento degli esami sostenuti dai propri studenti in Università straniere.

2. Il Consiglio di Facoltà nomina un docente delegato per le relazioni internazionali.


Art. 14 (Tirocini)


1. La Facoltà promuove i tirocini dei propri studenti laureandi (ed eventualmente anche laureati) presso enti pubblici e privati, aziende privati ed organismi nazionali ed internazionali, eventualmente attivando a tal scopo finanziamenti e borse di studio.

2. L'attività dei tirocini viene regolata dal Regolamento dei tirocini di Facoltà.


Art. 15 (Biblioteche di ausilio per l'attività di studio e di ricerca)


La Facoltà si avvale, come biblioteche specialistiche, della Biblioteca interfacoltà Antonio Pigliaru e della Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche.


Art. 16 (Corsi complementari di perfezionamento)


La Facoltà può predisporre: a) la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali; b) corsi di perfezionamento, di formazione e di aggiornamento professionale.La Scuola di specializzazione ed i corsi sono ordinati con regolamenti appositi deliberati dal Consiglio di Facoltà.


Art. 17 (Sistemi di valutazione interna)


Il Consiglio di Facoltà può stabilire, con propria delibera, le modalità di verifica dell'efficacia e della funzionalità dell'attività didattica e dei servizi con essa collegati.


Art. 18 (Rinvii normativi)


Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo, nonché le specificazioni contenute in apposite delibere di Facoltà. Tali specificazioni sono raccolte in un testo costantemente aggiornato e opportunamente pubblicizzato.

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 ultimo aggiornamento: Martedì 27.03.07 16:32
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