Art.
1 (Oggetto del Regolamento)
Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica,
in conformità al nuovo ordinamento didattico della Facoltà
di Giurisprudenza, approvato dal Consiglio di Facoltà,
e in armonia con lo Statuto e il nuovo Regolamento didattico
di Ateneo.
Art.
2 (Programmi dei corsi)
1.
Il professore ufficiale comunica entro il 1° settembre di
ogni anno il programma del corso d'insegnamento (del valore
oggettivo di n. 9 crediti), articolato in tre moduli da tre
crediti l'uno, indicando gli argomenti del corso e i testi di
studio consigliati.
2.
Lo studente sostiene l'esame sul programma vigente nell'anno
accademico. È facoltà del docente accordare allo
studente fuori corso un programma diverso, vigente in precedente
anno accademico.
3.
Il programma di esame ha la durata minima di un anno accademico
e non può essere modificato o integrato nel corso dell'anno.
Art. 3 (Attività didattica)
1.
Il Consiglio di Facoltà istituisce gli organi collegiali
delle strutture didattiche (di seguito denominati Consigli didattici),
determinando il loro numero e i corsi di studio di loro competenza.
In ogni caso, spetta al Consiglio di Facoltà il coordinamento
delle attività programmate dalle singole strutture didattiche.
2.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Consiglio di Facoltà
dispone il calendario dell'attività didattica.
3.
L'attività didattica di ciascun corso d'insegnamento
si svolge attraverso lezioni in forma cattedratica o seminariale
in numero non inferiore a 50 ore annuali, in corsi intensivi,
equamente ripartite nei periodi dal 1° ottobre al 31 gennaio
(1° semestre) e dal 1° marzo al 30 maggio (2° semestre).
Il corso ufficiale è eventualmente accompagnato da corsi
integrativi, conferenze, esercitazioni pratiche. Le attività
integrative possono essere comuni a più corsi. Non possono
essere effettuate lezioni e attività didattiche integrative
nei mesi di febbraio, giugno, luglio e settembre, dedicati esclusivamente
alla effettuazione degli esami di profitto.
4.
Le lezioni, della durata di non più di due ore quotidiane,
sono impartite dal professore ufficiale del corso, secondo l'orario
approvato dal Consiglio di Corso di laurea. Le eventuali attività
didattiche integrative possono essere svolte da docenti e cultori
diversi dal professore ufficiale.
5.
Il Preside coordina gli orari dell'attività didattica
onde evitare sovrapposizione di orario tra insegnamenti dello
stesso anno. Il Consiglio di Facoltà accerta l'osservanza
della presente disposizione in sede di approvazione del calendario
didattico.
6.
Nei corsi sdoppiati gli studenti sono assegnati all'uno o all'altro
corso secondo ripartizione stabilita dal Consiglio di Facoltà.
I passaggi da un corso all'altro sono ammessi solo se autorizzati
per iscritto sia dal professore del corso di appartenenza che
dal professore del corso di elezione. In ogni caso il Consiglio
di Facoltà può autorizzare il trasferimento motivato.
7.
Il Consiglio di Facoltà nomina i cultori della materia
su proposta motivata del professore ufficiale. A richiesta dello
stesso, il Consiglio revoca la nomina in qualunque tempo. L'elenco
dei cultori è affisso nell'albo di Facoltà.
Art. 4 (Calendario e sessioni degli esami)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Consiglio di Facoltà
dispone, per l'anno accademico successivo il calendario degli
esami di profitto e di laurea.
2.
Gli appelli degli esami di profitto devono essere almeno cinque:
due nella sessione estiva, da fissarsi in giorni compresi tra
il 1° giugno e il 31 luglio; uno nella sessione autunnale,
dal 1° settembre al 30 settembre; due nella sessione invernale,
dal 1° febbraio al 28 febbraio. I professori ufficiali dei
singoli corsi d'insegnamento possono disporre ulteriori appelli
oltre a quelli obbligatori. In ogni caso tra un appello e l'altro
devono intercorrere almeno 15 giorni.
3.
Le sessioni degli esami di laurea, divise in sedute con non
più di 15 candidati per volta, sono tre: estiva, da tenersi
nel periodo dal 25 giugno al 15 luglio; autunnale, nel periodo
dal 25 ottobre al 15 novembre; invernale, nel periodo dal 1°
al 20 marzo.
Art. 5 (Commissione d'esame di profitto)
1. La Commissione è formata da almeno due componenti:
il professore ufficiale (titolare o supplente) dell'insegnamento,
che la presiede, e altro docente appartenente alla medesima
area disciplinare o ad area affine. A richiesta motivata del
professore ufficiale il Consiglio di Facoltà può
nominare come secondo componente della Commissione un cultore
della materia.
2.
Il Presidente della Commissione, previa autorizzazione del Preside,
può costituire sottocommissioni, riservandosi di concludere
l'esame con formulazione del giudizio finale. In ogni caso il
Presidente della Commissione pone su ciascun foglio di esame
la propria firma attestante l'esito con la votazione riportata.
3.
Comunque siano composte la Commissione e le eventuali sottocommissioni,
i cultori della materia che ne facciano parte sono privi di
potere decisorio autonomo.
Art. 6 (Modalità di svolgimento degli esami di
profitto)
1. L'accertamento della preparazione dello studente avviene
mediante esami di profitto, eventualmente preceduti da colloqui
e altre forme di valutazione.
2.
L'esame di profitto è svolto in forma orale o scritta,
oppure in forma scritta e orale.
3.
Se il Presidente della Commissione ritiene che per il numero
di iscritti l'appello non possa concludersi in un'unica seduta,
gli esaminandi devono essere divisi in gruppi, stabilendosi
per ciascun gruppo la rispettiva seduta. Le sedute sono una
o due al giorno.
4.
Lo studente ha diritto di partecipare all'appello se si iscrive,
al più tardi, all'ora fissata per l'inizio dell'appello.
5.
Il foglio di esame deve contenere le generalità del candidato
e gli argomenti che sono stati oggetto della prova.
Art. 7 (Prova finale)
1. Il titolo di studio per il conseguimento delle lauree conferite
presso la Facoltà è dato a seguito del superamento
di una prova finale (orale) su tesi costituita da dissertazione.
Art. 8 (Tesi di laurea specialistica e svolgimento dell'esame
di laurea specialistica)
1. Ciascun docente non può esimersi dall'assegnare e
seguire una serie di tesi all'anno, in quantità non inferiore
al numero stabilito dal Consiglio di Facoltà. Qualora
uno studente si trovi in difficoltà nel vedere accogliere
la sua domanda di assegnazione di tesi, il Preside provvede
direttamente, affidandolo a uno fra i docenti che allo stato
risultano comparativamente meno onerati in tale attività
didattica. Nella scelta dell'assegnatario il Preside tiene conto
delle preferenze di materia indicate dallo studente.
2.
Il commissario relatore, se ritiene che una tesi sia meritevole
di particolare riconoscimento ai fini della determinazione del
voto di laurea, ne informa il Preside e, in apertura di seduta,
la Commissione. L'elaborato scritto è depositato in presidenza,
a disposizione dei commissari, almeno cinque giorni prima dell'esame.
3.
Nel registro degli esami di laurea deve essere annotato, accanto
al nome del candidato, il titolo della dissertazione, il nome
del relatore, il voto di base risultante dalla media dei voti
conseguiti negli esami di profitto, il voto finale.
Art. 9 (Composizione della Commissione di laurea)
La Commissione di laurea è composta di almeno sette docenti,
tra cui un professore di prima fascia che la presiede. La maggioranza
della Commissione deve essere formata da professori titolari
o supplenti di insegnamento.
Art. 10 (Servizi di orientamento e di tutorato)
1. La Facoltà si avvale dei servizi di orientamento e
tutorati predisposti dallAteneo.
2.
Il Consiglio di Facoltà nomina una propria Commissione
didattica (composta da tre docenti) che organizza e coordina
nellambito della Facoltà i servizi di orientamento
e tutorato.
Art. 11 (Ricevimento degli studenti)
Ciascun docente ha il dovere di assicurare periodica, adeguata
disponibilità per il ricevimento e l'assistenza degli
studenti. In particolare ogni insegnamento ufficiale impartito
presso la Facoltà è tenuto ad assicurare un orario
di ricevimento settimanale minimo di due ore, che può
essere assicurato dal titolare dell'insegnamento, da ricercatori
e assistenti afferenti all'insegnamento stesso, da collaboratori
didattici e da cultori della materia. Il calendario degli orari
di ricevimento è esposto nell'albo di Facoltà.
Art. 12 (Apprendimento delle lingue e della tecnica informatica)
1. In accordo con il Centro linguistico di Ateneo la Facoltà
promuove l'attivazione di corsi di studio delle lingue straniere.
2.
In accordo con il Centro Informatico Scientifico e Didattico
di Ateneo la Facoltà promuove l'attivazione di corsi
di apprendimento della tecnica informatica di base e corsi di
informatica più avanzata.
3.
Il Consiglio di Facoltà nomina un delegato per leffettuazione
delle attività linguistiche e informatiche.
Art. 13 (Scambi internazionali di studenti)
1. La Facoltà promuove gli scambi internazionali di studenti
e di docenti. Nell'ambito dei programmi concordati e del sistema
europeo di trasferimento dei crediti didattici, provvede al
riconoscimento degli esami sostenuti dai propri studenti in
Università straniere.
2.
Il Consiglio di Facoltà nomina un docente delegato per
le relazioni internazionali.
Art. 14 (Tirocini)
1. La Facoltà promuove i tirocini dei propri studenti
laureandi (ed eventualmente anche laureati) presso enti pubblici
e privati, aziende privati ed organismi nazionali ed internazionali,
eventualmente attivando a tal scopo finanziamenti e borse di
studio.
2.
L'attività dei tirocini viene regolata dal Regolamento
dei tirocini di Facoltà.
Art. 15 (Biblioteche di ausilio per l'attività
di studio e di ricerca)
La Facoltà si avvale, come biblioteche specialistiche,
della Biblioteca interfacoltà Antonio Pigliaru e della
Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche.
Art. 16 (Corsi complementari di perfezionamento)
La Facoltà può predisporre: a) la Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali; b) corsi di perfezionamento, di formazione
e di aggiornamento professionale.La Scuola di specializzazione
ed i corsi sono ordinati con regolamenti appositi deliberati
dal Consiglio di Facoltà.
Art. 17 (Sistemi di valutazione interna)
Il Consiglio di Facoltà può stabilire, con propria
delibera, le modalità di verifica dell'efficacia e della
funzionalità dell'attività didattica e dei servizi
con essa collegati.
Art. 18 (Rinvii normativi)
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano
le disposizioni dello Statuto e del Regolamento didattico di
Ateneo, nonché le specificazioni contenute in apposite
delibere di Facoltà. Tali specificazioni sono raccolte
in un testo costantemente aggiornato e opportunamente pubblicizzato.